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Informazioni per le detrazioni 50% (per ristrutturazioni)

Il Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), ha sancito l’aumento delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie dal 36% al 50% (fino al 31 dicembre 2017).

Non è più richiesta la comunicazione di inizio lavori
Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

  • il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012, al 31 dicembre 2018);
  • la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;

L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Secondo quanto disposto dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 50%, non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori.

Massimale e ripartizione in dieci anni per tutti
La detrazione 50% potrà essere applicata a tutti gli interventi che mirano a recuperare un patrimonio edilizio e che hanno avuto un costo non superiore a 96.000 euro: la detrazione sarà ripartita in dieci anni sulle dichiarazioni IRPEF.

La documentazione da conservare
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.2011/149646 ha recepito anche l'obbligo di conservare a cura del contribuente e esibire in caso di controllo la seguente documentazione:
• le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori), se previste;
• per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
• ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
• fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
• ricevute dei bonifici di pagamento.

I dati da indicare nella dichiarazione dei redditi
Come precedentemente specificato, il Dl 70/2011 ha disposto l'obbligo di "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione".
Nel modello Unico e nel modello 730 il contribuente ha un apposito spazio dove è possibile inserire questi dati, con i relativi allegati; gli stessi che prima doveva indicare e allegare alla comunicazione da inviare al Centro operativo di Pescara.

IVA e fatturazioni
La Finanziaria 2010 ha reso permanente il regime agevolato dell'iva al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.
In pratica si applica il 10% alla manodopera, mentre si applica il 22% ai prodotti acquistati. Tuttavia, se il fornitore dei beni e dei servizi è unico, come quasi sempre avviene, tutto l'importo può essere assoggettato al 10%. In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle Entrate precisa che "qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi".

Dichiarazione di responsabilità
Per poter assoggettare ad aliquota agevolata la prestazione d'opera o l’acquisto di beni è consigliabile richiedere (da parte dell'azienda che presta l'opera) o fornire (da parte del committente) una dichiarazione di responsabilità per l'applicazione dell'Iva agevolata.

Fatturazione
Al contrario di quanto accadeva in passato, per usufruire dell'iva agevolata al 10% non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata separato da quello dei beni acquistati.
Le fatture devono essere intestate allo stesso soggetto che richiede la detrazione.

Pagamento mediante bonifico
Le spese detraibili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

 

Per Approfondimenti:

- Agenzia delle Entrate

- Guida Finestra